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Il recente d.l. 83 del 27 giugno 2015, c.d. "Decreto Giustizia", ha introdotto importanti modifiche alla legge fallimentare. Nel presente lavoro si analizza un aspetto limitato della disciplina concordataria: i contratti pendenti. In particolare, il d.l. 83/2015 è intervenuto sull'art.169-bis L.F. (introdotto nella legge fallimentare dal d.l. 83/2012) ha dettato una disciplina certa in relazione a questioni emerse in fase di pratica applicazione della norma. In epoca anteriore al d.l.83/2012, c.d. "Decreto Sviluppo", dal presupposto che il concordato non influenzasse la sorte del contratto pendente, discendeva come duplice e logica conseguenza che, da un lato, il costo della sua prosecuzione gravava sulle risorse spettanti ai creditori concorsuali e, dall'altro, il debitore avrebbe dovuto predisporre un piano nel quale, tra le c.d. occorrenze concordatarie, avrebbe dovuto tener conto anche dei costi di tali contratti. Una tale soluzione era criticabile sotto il profilo dell'efficienza Con il neonato art. 169-bis, il legislatore ha voluto accogliere, per quanto possibile, la soluzione concordataria della crisi, andando incontro alle esigenze del debitore.
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